
I Coltelli, Giurisprudenza Consolidata. 11) Cass., V, 20/03/1981, n. 2417. L’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce, abrogando il disposto dell’art. 42 della legge di P.S., che senza giustificato motivo non possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza di essa, fra l’altro, anche ‘strumenti da punta e da taglio atti ad offendere’. Non è perciò più necessario che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto dalla precedente normativa. Trattandosi di uno strumento da punta o da taglio deve essere considerato alla luce della nuova legge arma impropria, poiché è oggetto che, pur non avendo come destinazione naturale l’offesa, è pur sempre idoneo a ledere e ad attentare all’incolumità personale.
12) Cass., I, 17/03/1983, n. 2117. La liceità del porto di coltello è condizionata alla lunghezza della lama che non superi i sei centimetri ed è per questo necessario che il manico non ecceda in lunghezza cm. 8 e in spessore cm. 9 per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata. Ne consegue che, venendo meno anche una sola di queste tre condizioni il porto rimane illecito se non è giustificato il motivo.
13) Cass., I, 22/03/1986, n. 2356. Poiché l’art. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando il disposto dell’art. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche “strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”, non è più necessario che il coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, cosi’ come era richiesto nella precedente normativa.
14) Cass., II, 26/09/1984, n. 752. Il coltello, in quanto strumento da punta o taglio atto ad offendere, deve essere considerato arma impropria ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110. Non è più necessario perché sia ritenuto arma che esso presenti determinate dimensioni, come richiesto dalla precedente normativa.
15) Cass., I, 14/11/1984, n. 9971. Il porto abusivo delle armi proprie, cosiddette bianche, quale è il pugnale a scatto, integra il reato previsto dall’art. 699, secondo comma C.P., cosi’ come modificato dall’art. 14 della legge n. 497 del 1974, mentre il porto, senza giustificato motivo, delle armi improprie integra il reato previsto dall’art. 4 secondo comma, della legge n. 110 del 1975. Infatti, con la norma di cui all’art. 4 della legge n. 110 non si è verificata alcuna equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie, a quella delle armi improprie, anche perché in essa normativa non si rinviene alcuna abrogazione dell’art. 699 C.P., e vengono fatte salve esplicitamente le disposizioni della legge del 1974 che, all’art. 14, secondo comma, stabilisce un più severo regime sanzionatorio per le contravvenzioni previste nel C.P. e concernenti le armi, a meno che il fatto non integri le ipotesi previste nell’art. 4, quarto e quinto comma, legge n. 110 del 1975 (porto di armi in pubbliche riunioni).
16) Cass., I, 16/01/1986, n. 0442. In tema di armi, la applicazione dell’attenuante della lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere. Infatti, il riferimento ad essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativi, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose ‑ in esse compresi gli strumenti da punta e taglio ‑ indicate nel precedente comma secondo le costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.
17) Cass., I, 18/01/96, n. 580. Il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché sia, tra l’altro, provato che l’agente ha portato "senza giustificato motivo" fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell’agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati.
18) Cass., VI, 22/12/1989, n. 17777. Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all’onere della prova incombente sull’imputato. Massima non condivisibile perché nella maggior parte dei casi comporterebbe una probatio diabolica. Sono le circostanze di fatto che debbono rendere credibile o verosimile la dichiarazione dell’imputato circa il motivo per cui porta lo strumento atto ad offendere e di più non si può richiedere. Se l’imputato, ad esempio, viene fermato con un coltello nell’abitato e afferma che sta recandosi in campagna, quale prova può mai fornire delle sue intenzioni? Se egli è vestito da campagna ed è giorno, sarà credibile; se ha un vestito da ballo ed è notte, non sarà credibile, ma di più non può umanamente pretendersi.
19) Cass., I, 15/01/1987, n. 0254. Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nell’uso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, all’assenza della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato.Massima importante che chiarisce il concetto di giustificato motivo.
20) Cass., I, 19/12/1985, n. 12244. In tema di porto di armi improprie, il fine di suicidio non esclude l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, dovendosi identificare il motivo giustificativo del porto di tali armi soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate (fattispecie relativa a porto ingiustificato di coltello da cucina).Massima errata e che fa ricordare Fantozzi quando dice “ma come è umano lei!”. Non esistono infatti motivi buoni e cattivi che il giudice debba valutare sotto un profilo morale, ma solo motivi illeciti e motivi leciti; chi porta un coltello per suicidarsi prova in modo indiscutibile che egli non intende usare l’arma per motivi illeciti (aggressione, danneggiamento, bracconaggio) e quindi il motivo è senza dubbio giustificato.E’ preoccupante vedere come in tre gradi di giudizio nessun giudice si sia posto il problema se un povero diavolo in stato depressivo, sia da ritenere capace di intendere che egli sta portando un coltello da cucina senza un buon motivo!
21) Cass., I, 22/02/1989, n. 2875. Ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato. Trattasi di giudizio rientrante nell’esclusiva competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione.
22) Cass. I, 24/12/96 n.11156. In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato.
23) Cass., 1, 17/02/96, n.1901. In tema di reati concernenti le armi bianche, l’art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre l’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere il cui porto non sia giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo ‑ con conseguente applicabilità dell’art. 699 cod. pen. ‑ un coltello che, pur essendo semplicemente a serramanico senza essere munito di un congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile solo mediante l’azionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto.
24) Cass. I, 25/05/96, n.5213. In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l’irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest’ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.Questa massima e quella che precede sono sicuramente erronee perché hanno scambiato una misura di sicurezza, universalmente usata nei coltelli, per un mezzo rivolto ad aumentarne la pericolosità. Che un coltello, una volta aperto, diventi a lama fissa è assolutamente irrilevante per il fatto che la legge considera comunque strumenti e non armi tutti i coltelli a lama fissa.
25) Sez. 1, 25/05/96, n. 5214. In materia di reati concernenti le armi, la contestazione della contravvenzione di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello atto ad offendere ‑ di cui all’art. 4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ‑ non consente la procedura dell’oblazione, trattandosi di reato punito congiuntamente con pena detentiva dell’arresto e pecuniaria dell’ammenda nell’ipotesi tipica (o di base); a nulla rileva, al riguardo, l’eventuale richiamo nello stesso capo d’imputazione della circostanza della lieve entità ai sensi dell’art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, cui ‑ trattandosi di elemento non integrante il nucleo costitutivo della contravvenzione ‑ non può annettersi rilevanza alcuna ai fini dell’accessibilità all’oblazione prevista dall’art. 162 cod. pen. che si riferisce direttamente alle contravvenzioni per le quali la legge, e non la valutazione del giudice, stabilisca la sola pena dell’ammenda, con evidente riferimento alla figura normativa tipica. Massima errata perché ritiene applicabile alle armi non da sparo l’attenuante di cui all’art. 5 L. 895/1967! Ricalca comunque la successiva.
26) Cass., I, 19/09/96 n. 8530. Nella contravvenzione prevista dall’art. 4, commi secondo e terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, l’ipotesi di lieve entità - sanzionata con la sola pena pecuniaria - costituisce circostanza attenuante del reato-base, punito con pena congiunta, e non figura autonoma di reato. Ne consegue che è inammissibile l’oblazione per la pena solo pecuniaria applicabile dal giudice in concreto per i casi ritenuti di lieve entità.
27) Cass., I, 06/03/97 n. 510. In materia di legislazione sulle armi, l’attenuante della lieve entità, prevista dall’art. 4, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, può trovare applicazione con riguardo a tutti gli oggetti atti ad offendere indicati nel precedente comma secondo, ivi compresi gli strumenti da punta e da taglio in quanto non costituenti arma propria (nella specie trattavasi di coltello a serramanico non a scatto). La questione di che cosa si intenda per “oggetti” al fine dell’attenuante del fatto di lieve entità, ha sollevato un feroce, e poco edificante, contrasto all’interno della stessa prima sezione della Cassazione con decine di sentenze contrastanti. Attualmente appare prevalente la tesi sopra esposta secondo cui per oggetto si deve intendere ogni strumento atto ad offendere, anche se da punta o da taglio, ragione per cui l’applicazione dell’attenuante rimane esclusa solo per le armi proprie. Questa appare la soluzione più ragionevole per il fatto che il titolo dell’articolo 4 contrappone le armi ai soli oggetti e non anche agli strumenti e per il fatto che il secondo comma dell’art. 4 accomuna in un unico regime cose, oggetti, strumenti contundenti o da punta o da taglio, senza che sia possibile operare alcuna ragionevole distinzione.
28) Cass., I, 21/02/97, n. 1664. In tema di armi, l’applicazione dell’attenuante della lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere: infatti il riferimento ad essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.
29) Cass., I, 26/04/97 n. 2336.Il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, qualora sia stata concessa l’attenuante del fatto di lieve entità, è punito con la sola pena dell’ammenda, e pertanto si prescrive in due anni - prolungabili della metà nell’ipotesi di cui all’art. 160 cod. pen. - a nulla rilevando che nell’ipotesi tipica sia punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.Giurisprudenza che dopo qualche contrasto appare ormai prevalente.
30) Cass., I, 03/02/97 n. 750. Il reato di porto di oggetto atto ad offendere, previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, qualora sia stata ritenuta dal giudice l’ipotesi di lieve entità con la conseguente irrogazione della sola pena pecuniaria, si prescrive in due anni. (Contra Cass., I, 9 gennaio 1997).Anche in questo caso permane un fiero contrasto all’interno della stessa prima sezione.
31) Cass., I, 17/12/96 n. 1332. Il riconoscimento della lieve entità del fatto, nel caso di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4, comma terzo, ultima parte, della legge 18 aprile 1975 n. 110, comporta necessariamente l’applicazione della sola pena dell’ammenda, non rilevando in contrario che nella formulazione della norma in questione sia stata adoperata l’espressione "può"; e ciò in quanto, diversamente opinando, sfuggirebbe la stessa ragion d’essere dell’attenuante in parola, da ritenersi prevista dal legislatore proprio per i casi in cui l’applicazione congiunta dell’arresto e dell’ammenda, pur nella misura minima possibile, sarebbe risultata sproporzionata per eccesso rispetto alla infima gravita’ del fatto. Ne consegue che, verificandosi l’ipotesi sopraindicata, il termine prescrizionale del reato, ai sensi dell’art. 157, comma primo, n. 6, e comma secondo, cod. pen., viene ad essere quello di due anni previsto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda.
Giurisprudenza praticamente costante.